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CCNL 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

I lavoratori del settore del turismo sono assunti con uno specifico contratto collettivo nazionale, che disciplina ogni aspetto della vita lavorativa dei dipendenti, assunti a tempo determinato, a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato.

In questa guida completa sul CCNL Turismo ti spiego cos’è, quali sono i livelli e le mansioni e le relative tabelle retributive, come funziona il periodo di prova e quanto dura, i termini di preavviso da rispettare in caso di dimissioni e infine le tutele previste in caso di malattia.

Indice :

 

Il CCNL Turismo è il contratto collettivo nazionale che si applica ai lavoratori dipendenti di Pubblici esercizi;

 

  • Alberghi, hotel, pensioni e strutture che si occupano dell’ospitalità del turista;
  • Agenzie viaggi;
  • Approdi marittimi e altri insediamenti per l’accoglienza turistica;
  • Insediamenti balneari;
  • Rifugi alpini.

QUADRI

LIVELLI

Tabelle retributive  previste per il settore CCNL Turismo :

 

  • Pubblici esercizi;
  • Agenzie viaggi;
  • Alberghi;
  • Alberghi diurni;
  • Alberghi minori;
  • Campeggi e villaggi;
  • Campeggi e villaggi minori;
  • Pubblici esercizi minori;
  • Stabilimenti balneari;
  • Stabilimenti balneari minori.

Periodo di prova: 

 

L’assunzione del lavoratore, può prevedere un periodo di prova. La durata del periodo di prova è diversa a seconda del livello di assunzione: maggiore è il livello, più saranno i giorni del periodo di prova. L’azienda può comunque prevedere periodo di prova minori. Ecco di seguito le durate previste per ogni livello:

Durata del periodo di prova

 

 

Livelli A e B180 (giorni di effettivo lavoro, non di calendario)

 

Livello 1150 (giorni di effettivo lavoro, non di calendario)

 

Livello 275 (giorni di effettivo lavoro, non di calendario)

 

Livello 345 (giorni di effettivo lavoro, non di calendario)

 

Livello 4 e 530 (giorni di effettivo lavoro, non di calendario)

 

Livello 6S20 (giorni di effettivo lavoro, non di calendario)

 

Livelli 6 e 715 (giorni di effettivo lavoro, non di calendario)​

 

 

Periodo di prova: 

 

Il periodo di prova vale sia per i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato. Quest’ultimo infatti è compatibile con il periodo di prova. Durante questo frangente, le parti possono chiudere il rapporto di lavoro senza alcun preavviso, quindi l’azienda può licenziare il lavoratore e, allo stesso modo, quest’ultimo può dare le sue dimissioni, anche in tronco.

Dimissioni e preavviso:

 

Se hai deciso di dare le tue dimissioni, devi rispettare un termine di preavviso, in modo tale da dare all’azienda il tempo necessario per fronteggiare la tua assenza. I termini di preavviso dipendono dal tuo inquadramento contrattuale e dalla tua anzianità di servizio: più alto è il livello contrattuale e più sono gli anni di lavoro presso questa azienda, maggiore sarà il tempo di preavviso da dare.

Periodo di Malattia: 

 

In caso di malattia hai diritto al congedo: è sufficiente che ti rechi dal tuo medico di famiglia, il quale redige il certificato e ne invia comunicazione all’INPS. L’INPS avvisa il tuo datore di lavoro. Quindi tu devi solo recarti dal medico, che si occuperà di tutto.

 

Periodo di comporto:

 

se ti assenti per malattia, hai diritto a mantenere il tuo posto di lavoro per 180 giorni. Se ti ammali più volte durante l’anno, i periodi di malattia si sommano e se superi i 180 giorni di assenza in un anno, l’azienda può licenziarti per superamento del periodo di comporto.

Retribuzione:

 

In caso di malattia, hai diritto alla seguente indennità (la ricevi in busta paga, come se fosse un normale stipendio):

 

  • 75% della retribuzione giornaliera, per i giorni di assenza dal quarto al ventesimo;
  • 100% dal ventunesimo giorno in poi.

 

Il primo giorno è a tuo carico; il secondo e il terzo giorno sono a carico dell’azienda. Se però la tua malattia dura più di tre giorni, allora questi primi tre giorni sono tutti a carico dell’azienda.